Codice disciplinare

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COME INDICATO DAL TESTO DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 165/2001, LE NUOVE DISPOSIZIONI COSTITUISCONO NORME IMPERATIVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1339 E 1441 DEL CODICE CIVILE E, PERTANTO, INTEGRANO E MODIFICANO LE FATTISPECIE DISCIPLINARI PREVISTE DAI CCNL, COMPORTANDO L’ INAPPLICABILITA’ DI QUELLE INCOMPATIBILI CON QUANTO DISPOSTO DALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. 165/2001.

Si precisa che il Decreto legislativo n° 150 del 27 ottobre 2009 all’art. 72 abroga le seguenti disposizioni:

Articoli da 502 a 507 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Articolo 56 del Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 59 bis del d. lgs n° 29 del 1993, aggiunto dall’art. 28 del d. lgs n° 80 del 1998).

All’Art. 68 sostituisce l’articolo 55 del Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 con il seguente:

Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedurre conciliative)

All’Art. 69 inserisce dopo l’articolo 55 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 i seguenti artt.:

Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare)

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni)

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare)

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze)

Art. 55-octies (Permanente inidoneità psicofisica)

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il pubblico)